Valfidi S.c.c.
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Iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. 91002410073

Iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 al n. 19513.1

Iscritta al n. A118519 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente

Mutualita Stampa E-mail
TITOLO VII
REQUISITI MUTUALISITICI E REGOLAMENTO INTERNO


  • articolo 40 - Mutualità
Come espressamente previsto all'art. 3 comma 1° del pre­sente Statuto Sociale, la cooperativa che è basata sui principi della mutualità prevalente, in confor­mità agli artt. 2512 e segg. c.c., non ha fini di lucro,

  • articolo 41 – Regolamento interno
Il funzionamento della Cooperativa, nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente statuto, sono demandati ad appositi Regolamenti deli­berati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.


TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


  • articolo 42 – Scioglimento e liquidazione
L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Società pro­cede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

  • articolo 43 – Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo al momento della chiusura della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le quote  versate, a favore dei fondi mutualistici di cui all’art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla Legge 326/03 ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2514 lettera d) del codice civile.



TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

  • articolo 44 – Verifica dei regolamenti e deleghe attualmente in vigore
Sono confermati, in quanto compatibili, i regolamenti attualmente vigenti e le deleghe operative concesse e sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificarli e, se del caso, adeguarli al presente statuto.

  • articolo 45 - Rinvio
Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali e di vigilanza in materia di società cooperative di garanzia collettiva dei fidi ed enti finanziari.

  • articolo 46
Il membro di designazione della Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta – Finaosta Spa di cui all'articolo 25 – sarà nominato dalla prima Assemblea dei soci successiva alla sua designazione.

  • articolo 47
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adeguare lo statuto ad eventuali variazioni che venissero richieste dalla Banca d'Italia a seguito della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 18 maggio 2011
 
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