Valfidi S.c.c.
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Iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 al n. 19513.1

Iscritta al n. A118519 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente

Patrimonio Stampa E-mail
TITOLO III
PATRIMONIO
  • articolo 15 - Capitale e patrimonio sociale
Il patrimonio della Società è costituito:
  1. dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limi­ti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nomina­le di euro 25,00 (venticinque/00) sia per i soci ordinari che per i soci sovventori. In nessun caso il capitale sociale potrà essere di impor­to inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge.
  2. Dalle riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare, tra le quali la riserva ordinaria indivisibile e la riserva nella quale confluiranno le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, decaduto o deceduti.
  3. Dalle riserve Fondi Rischi indisponibili.
  4. Da riserve costituite da contributi o fondi erogati da enti pubblici quali ad esempio lo Stato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il sistema camerale od altri enti ed associazioni.
  5. Da qualunque liberalità, donazione, sovvenzione o lascito vengano fatti a favore della società per essere impiegati al fine del rag­giungimento degli scopi sociali ivi compresi fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per la patrimonializzazione ed il potenziamento aziendale; alla costituzione di tali fondi sono destinati i contributi erogati dagli enti sostenitori e promotori.
  6. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c. In tal caso, l'assemblea può autorizzare, su proposta motiva­ta del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limi­tazione del diritto di opzione dei soci.
  7. In nessun caso il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accan­tonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
  • articolo 16 - Quote sociali
Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
Le quote possono essere cedute con effetto verso la società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 6.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Il provvedimento che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e cancellare sempre dal libro dei soci il socio cedente.
Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 4 legge n. 59/92.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2529 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'acquisto o il rimborso di quote proprie nei limiti previsti dal richiamato articolo e purché sussistano le condizioni di legge.

  • articolo 17 - Copertura delle spese di gestione
Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti:
  1. dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissio­ne, di diritti di segreteria/costi istruttoria pratica od altro;
  2. dai proventi per l'attività di prestazione di garanzia, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alle linee di credito ottenute, nonché dai proventi derivanti da attivi­tà commerciali, secondarie e/o accessorie;
  3. dai versamenti effettuati dai soci a titolo di corrispettivo per istruttoria leggi speciali o derivante da attività secon­darie fruite dal Socio;
  4. dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati;
  5. dalle rendite patrimoniali della Cooperativa e da ogni altro provento.
  • articolo 18 - procedura per la concessione della garanzia
Il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento in base al quale verrà regolata la procedura per la concessione della garanzia che dovrà tenere conto, oltre che della concreta situazione di solvibilità dell'impresa richiedente, anche dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e/o in corso di rilascio.
 
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