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Il presente regolamento riguarda le modalità ed i costi a carico dell'Impresa inerenti la concessione delle garanzie consortili, che assistono le linee di credito accordate dai singoli Istituti di Credito convenzionati con la Cooperativa.
Le richieste di affidamento dovranno essere presentate dall'Impresa all'Istituto di Credito prescelto o direttamente alla Cooperativa; le linee di credito saranno regolate alle condizioni stabilite con ogni singolo Istituto di Credito, il quale si impegna a fornire all'impresa la più ampia informazione. L'impresa potrà inoltre rivolgersi alla Cooperativa per ottenere tutte le indicazioni esaustive in merito e la consulenza necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie, ai migliori costi e nelle forme tecniche più appropriate.
L'Impresa dovrà riconoscere alla Cooperativa, quali commissioni per l'istruttoria e la concessione delle garanzie consortili, quanto segue:
- 0,75% massimo una-tantum sui finanziamenti erogati con periodo massimo di ammortamento di 36 mesi; - 1% massimo una-tantum sui finanziamenti finalizzati all'acquisizione di beni strumentali, attrezzature, ecc. e per acquisizioni di beni immobiliari strumentali all'attività dell'impresa; - 0,50% massimo annuo sull'accordato concesso per lo smobilizzo dei propri crediti; - una eventuale commissione variabile per la concessione di tutte le garanzie consortili, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Tecnico della Cooperativa, sulla base del criterio comunitario delle 'condizioni di mercato', affinché le garanzie stesse non si configurino come 'aiuti di Stato' ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato di Roma.
Le commissioni sui finanziamenti di cui sopra dovranno essere riconosciute alla Cooperativa sul proprio conto 'fondo spese', (coord. bancarie attuali ABI 8587, CAB 31590, c/c 2000, in caso di variazione verrà data comunicazione a tutti gli Istituti di Credito convenzionati) all'atto dell'erogazione per i finanziamenti, mentre le eventuali commissioni per la concessione delle garanzie consortili (ivi comprese quelle concesse per lo smobilizzo crediti) dovranno essere accreditate sui rispettivi conti 'fondo rischi' accesi presso i singoli Istituti di Credito, in via annuale anticipata e da integrarsi in caso di aumento dei limiti di affidamento.
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