Valfidi S.c.c.
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11100 Aosta
C.F. 91002410073
P.IVA 01047230071

tel 0165 34127
fax 0165362749
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valfidi@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. 91002410073

Iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 al n. 19513.1

Iscritta al n. A118519 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente

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TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, oggetto, scopo mutualistico e durata della società

  • articolo 1 - Denominazione
È costituita una società cooperativa denominata “Società Cooperativa di Garanzia collettiva dei Fidi tra Imprese della Valle d’Aosta” siglabile in “Valfidi S.c”. (di seguito “Valfidi” o “Cooperativa” o “Società”).
  • articolo 2 - Sede, durata, requisiti di mutualità prevalente
La Cooperativa ha sede nel Comune di Aosta.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e soppri­mere filiali, uffici ed altre unità operative, site nella Regione Valle d'Aosta e sul territorio nazionale.
La società ha la durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge con delibe­ra assembleare. In deroga all'art. 2437, comma 2, lett. a, Cod. Civ., l'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.
Valfidi Sc non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente (come meglio dettagliato nei successivi art. 37, 38, 39); ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto divieto di distribuire tra i soci cooperatori dividendi, avanzi di gestione o riserve di qualsiasi natura, e, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale – dedotto il solo capitale – dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03.
Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alla disciplina sulle Società per Azioni in quanto compatibile.
  • articolo 3 - Scopo e oggetto sociale
La Cooperativa - che ha la finalità di agevolare l'accesso al credito alle imprese individuali e/o collettive, ai professionisti, anche in forma associata tra loro, al fine di incentivarne la creazione, lo sviluppo, l'ammodernamento, la trasformazione ed il consolidamento finanziario nel quadro del potenziamento del sistema economico - è retta e disciplinata dai principi della mutualità.
Essa ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 269/03 convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003 numero 326, ha per oggetto sociale:
  1. l’esercizio, in via prevalente, dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;
  2. l’esercizio, prevalentemente nei confronti delle imprese socie, delle seguenti ulteriori attività:
    1. prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
    2. gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto D.L., di fondi pubblici di agevolazione;
    3. stipula, ai sensi dello stesso articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
  1. in caso di sua iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del T.U.B., lo svolgimento in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, delle attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco;
  2. l’esercizio di servizi e attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo le attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata e le attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata. Sono ricomprese in tali attività anche le attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa può compiere, tra le altre, le seguenti attività:
  1. accettare e ricevere somme di denaro e garanzie finanziarie, non finalizzate a singole operazioni, da parte di Enti Pubblici e soggetti privati che, ai sensi del comma 9 del predetto art. 13, non possono far parte del Valfidi come si dirà meglio nel successivo art. 8;
  2. prestare garanzie personali e reali;
  3. stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio
  4. utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
I fondi rivenienti dalle predette attività possono essere investiti in titoli.
Valfidi potrà, inoltre, esercitare nei confronti del mercato l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nonché prestare garanzia consortile nei confronti di imprese non socie.
La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l’oggetto sociale quali:
  1. stipulare convenzioni, acquistare, locare, vendere immobili;
  2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
  3. dare adesione e partecipare ad Enti ed organismi economici anche consortili atti ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti;
  4. far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalle Leggi dello Stato e Comunitarie, da quelle emanate dalla Regione Valle d'Aosta a favore delle imprese siano esse artigiane, commerciali e piccolo industriali, delle libere professioni dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi locali;
  5. porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, Comunità Europea, Stato, Regione, Comuni, Camere di Commercio, Banche, Consorzi, enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'associazionismo di garanzia nonché della piccola e media impresa nel suo concetto più ampio, gestendo fondi pubblici di agevolazione, di garanzia, di cogaranzia, controgaranzia o riassicurazione.
  • articolo 4 - Acquisizione di risorse finanziarie
La società Cooperativa potrà acquisire dai soci, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rim­borso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
I finanziamenti effettuati dai soci a favore della cooperativa, con obbligo di restituzione a carico della stessa, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Non è prevista l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c. per l'acquisizione di risorse finanziarie.
     
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