|
TITOLO II SOCI E QUOTE SOCIALI
- articolo 5 - Numero e qualità dei soci
Il numero dei soci è illimitato e variabile e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. I soci possono essere ordinari e sovventori.
- articolo 6 - Condizioni per l'ammissione dei soci
1) Soci ordinari Possono acquisire la qualifica di soci ordinari di Valfidi le imprese, sia in forma individuale sia collettiva, artigiane, del terziario e dei servizi, del lavoro autonomo ed indipendente, le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria (decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/05 attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003) - in proseguo definite anche piccole e medie imprese - aventi sede nella Regione Valle d'Aosta od operanti sul territorio della Valle d'Aosta. È altresì consentita l'ammissione a titolo di socio ordinario provvisorio, delle imprese di nuova costituzione, nelle more della loro iscrizione alla Camera di Commercio, al Registro Imprese o dell'effettivo inizio della loro attività. Ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 269/03 convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003 numero 326, possono essere ammesse come soci ordinari anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle PMI, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. 2) Soci sovventori Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci sovventori, così come previsto dall'art. 4 Legge 31/01/1992 n. 59, coloro che investono capitali nell'attività di Valfidi con l'intento di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, la patrimonializzazione ed il potenziamento aziendale. Possono essere soci sovventori sia persone fisiche sia persone giuridiche aventi i requisiti di legge. I soci sovventori potranno partecipare alle assemblee ma non avranno diritto di voto. Essi non possono avvalersi né delle prestazioni né dei servizi erogati dalla cooperativa e devono sottostare alle disposizioni statutarie relative ai soci ordinari, ad eccezione:
- dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 6;
- degli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto di conferimento mutualistico;
- delle disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui ai successivi artt. 10 e 11.
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative trasferibili. Il valore nominale delle quote attribuite ai soci sovventori è di 25,00 euro /venticinque/00 euro). Ai soci sovventori non verranno attribuiti utili. Alle quote dei soci sovventori si applicano le disposizioni previste dagli artt. 15 e 16 del presente statuto. Non possono, invece, aderire a Valfidi le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali nonché quelle in liquidazione o il cui titolare o i legali rappresentanti abbiano riportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio attività imprenditoriali in concorrenza con quella della cooperativa.
- articolo 7 - Procedura per l'ammissione dei soci
L'ammissione dei soci è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati che deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. L'ammissione deve essere comunicata (anche a mezzo fax o posta elettronica) ai sensi dell'art. 2528, c.c. ed annotata a cura del Consiglio stesso nel libro dei soci. Fermo restando i limiti imposti dal presente statuto e dalle norme vigenti, possono sottoscrivere quote della Cooperativa Valfidi anche Federazioni, Confederazioni e/o Associazioni rappresentative di imprese. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto dal precedente punto del presente articolo 7, potrà deliberare sull'eventuale ammissione delle singole imprese che sia stata presentata con domanda proveniente dall'ente di appartenenza - purché sottoscritta dal rappresentante legale di ciascuna delle singole imprese - e potrà acconsentire che per il versamento del relativo conferimento, nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07, venga delegato, anche cumulativamente, l'ente del quale dette imprese fanno parte. I soci sono obbligati:
- alla sottoscrizione del numero minimo di quote previsto dall'Assemblea - il cui valore nominale è pari ad Euro 25,00 - ed al versamento del relativo conferimento;
- al versamento di eventuali tasse di ammissione, diritti di segreteria e/o di altri contributi o commissioni nelle misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. In ogni caso, la delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati a mezzo lettera raccomandata. Nel caso di domanda di cui al punto n. 2 del presente articolo 7, la raccomandata di cui sopra verrà inoltrata all'ente di appartenenza che ha presentato la domanda. L'aspirante socio o, in caso di domanda di cui al punto 2 del presente articolo 7, l'ente di appartenenza che ha inoltrato la domanda per conto dei suoi iscritti, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione. Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.
- articolo 8 - Enti sostenitori e promotori
I soggetti che non possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 10 e 11 del D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03, possono comunque sostenerne l'attività attraverso altri contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare enti pubblici e privati ed imprese, che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari o soci sovventori, a sostenere l'attività di Valfidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Tali soggetti non divengono soci di Valfidi, né fruiscono delle attività sociali.
- articolo 9 - Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione per decadenza e per causa di morte quando si tratta di soci imprese individuali; per recesso, per esclusione, per decadenza, per scioglimento e/o chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.
- articolo 10 - Recesso del socio
Il recesso è ammesso unicamente per i soci in regola con gli impegni sociali, in regola con il pagamento delle commissioni dovute e con il versamento delle quote di Capitale Sociale previste dalle delibere assembleari ; Le cause di recesso potranno essere:
- la mancata concessione della garanzia consortile sulle operazioni richieste dal cliente;
- La cessazione dell'attività con la conseguente estinzione di tutti i rapporti mutualistici con la Cooperativa;
- L'estinzione di tutti i rapporti di garanzia con la Cooperativa da almeno 6 mesi.
Il recesso deve essere adeguatamente motivato, e non può essere parziale e, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2532 del codice civile. In particolare, i soci che, non abbiano ottemperato al versamento delle quote sociali così come disposto dagli organi sociali potranno essere oggetto di esclusione dalla Cooperativa La domanda di recesso e deve essere comunicata a cura del Socio con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio senza ritardo. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale salvo che intenda ricorrere ad un tentativo preliminare di conciliazione e/o al successivo arbitrato di cui al successivo art. 36 avverso il diniego comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre la restituzione delle quote sarà conseguente alla approvazione del bilancio (come dettagliato nel successivo art. 14). I soci sovventori hanno diritto di recedere quando sia decorso un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Essi ne devono dare comunicazione con un preavviso di almeno 12 mesi.
- articolo 11 - Esclusione del socio
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte e/o di quanto dovuto per commissioni o altro verso la società;
- che, ai sensi dell'art. 2043 del C.C., cagioni alla Cooperativa, con fatti dolosi o colposi, un danno ingiusto;
- che abbia subito condanna per la commissione di reati, in forza di sentenza passata in giudicato ;
- che sia dichiarato inabilitato o interdetto;
- a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa;
Le deliberazioni in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere ad un tentativo preliminare di conciliazione e/o al successivo arbitrato come previsto dall'art. 36, avverso la delibera di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione.
- articolo 12 - Cessazione e/o trasferimento dell'attività imprenditoriale del socio
Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dalla qualità di socio dell'impresa singola o collettiva che abbia cessato l'attività imprenditoriale o che trasferisca la propria sede fuori dall'ambito territoriale operativo della Cooperativa così come individuato al precedente art. 6, senza mantenervi alcuna unità operativa o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di incompatibilità o di inidoneità di cui al precedente art. 6, I rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, possono essere mantenuti fino alla loro naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale avrà effetto dal momento in cui tali rapporti cesseranno; in ogni caso il socio non potrà accendere ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso se non con lo scopo di rientrare dall'esposizione in essere.
In caso di decesso, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2534 c.c. dei quali si dirà nell'articolo seguente, gli eredi, qualora fossero provvisti dei requisiti per far parte della Cooperativa, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere ammessi a divenire socio della stessa e subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici ancora pendenti.
- articolo 14 - Liquidazione della quota
Hanno diritto alla liquidazione della quota:
- i soci receduti;
- i soci decaduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota;
- gli eredi dei soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota o che non siano stati ammessi nella compagine sociale ai sensi del precedente articolo; (in tali casi e in presenza di una pluralità di eredi, costoro devono nominare un rappresentante comune ai fini della liquidazione della quota).
In ogni caso, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici. La liquidazione della quota avrà comunque luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato a titolo di capitale, ed eventualmente ridotto a in proporzione alle perdite imputabili al capitale. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio. Nel caso di perdita della qualità di socio, a qualsiasi titolo dovuta, le quote che non sia stato possibile liquidare al socio entro un anno dalla cessazione del rapporto, o perché non ne è stata richiesta per iscritto la liquidazione da parte del socio o per qualsiasi altro motivo non dipendente dalla volontà della Cooperativa, saranno destinate alla riserva di cui al successivo articolo 15 lettera b). Nel caso di esclusione del socio avvenuta per i motivi di cui all'art. 11 lettere a), b), c), d) e g) il socio perde il diritto alla liquidazione delle quote che la Cooperativa assegna per il loro intero valore alle riserve di cui al successivo art.15 lettera b).
|