Valfidi S.c.c.
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Iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 al n. 19513.1

Iscritta al n. A118519 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente

Organi Sociali Stampa E-mail
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
  • articolo 19 - Organi della cooperativa
Statuto | Page-4 Sono organi della Cooperativa;
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Esecutivo ed i Comitati tecnici
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Direttore Generale;
il Collegio Sindacale
  • articolo 20 - Le assemblee
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea, qualunque sia il tipo, viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, la data della prima e della seconda convocazione, che deve esse­re fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei loca­li della società e da inviarsi con comunicazione scritta ai soci interessati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discre­zione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal comma precedente, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare che ne pervenga ai soci tempestiva informazione per la loro partecipazione all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha la facoltà, a sua discre­zione, di convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dal Comune nel quale la Cooperativa ha la propria sede.
Le Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, fatto salvo il diritto dei soci di chiederne la convocazione ai sensi dell'art. 2367 c.c., devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta e non può esercitare il voto per più di due deleghe.
I soci sovventori potranno partecipare alle assemblee ma non avranno, diritto di voto.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio sindacale e non sia un dipendente o un collaboratore della Cooperativa.
I soci imprenditori individuali possono altresì farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai paren­ti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che col­laborano all'impresa. Le società possono essere rappresentate dal legale rappresentante o da altro socio delegato da chi ne ha poteri all'interno della società stessa.
Il regolamento interno di cui al successivo art. 41 potrà stabilire idonee modalità di funzionamento dell'Assemblea di soci.

  • articolo 21 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
  • approva il bilancio;
  • stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dal successivo art. 25;
  • nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione e ratifica la nomina del consigliere espresso dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di cui al successivo art. 25, e ne stabilisce i compensi e/o rimborsi spese e/o gettoni di presenza;
  • nomina i componenti il Collegio Sindacale e il suo Presidente qualora tale nomina, per legge, non sia di competenza della Regione;
  • determina il compenso da corrispondersi ai componenti il Collegio Sindacale;
  • nomina il revisore contabile o la Società di revisione cui è affidato il controllo con­tabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  • delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accan­tonati per fini di mutualità;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla com­petenza dell'assemblea.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

  • articolo 22 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera:
  • sulle modificazioni dello statuto;
  • sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
  • sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  • su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
  • articolo 23 - Presidenza dell'assemblea
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti ovvero, in caso di assenza o impedimento dei suddetti, dal Consigliere più anziano.
L'Assemblea nomina un Segretario che assiste il Presidente ed è incaricato di redigere il verbale della seduta e, all'occorrenza, due scrutatori.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve esse­re redatto dal Notaio; in tal caso non si fa luogo alla nomina del Segretario.

  • articolo 24 - Votazioni e quorum assembleari
In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano pre­senti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi dirit­to al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordi­naria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o dei rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; in caso di parità di voti la proposta in votazione s'intende respinta.
In caso di votazioni relative alla nomina dei com­ponenti il Consiglio di Amministrazione, a parità di voti, viene eletto il suffragato più anziano in età; in caso di votazioni relative alla revoca dei com­ponenti il Consiglio di Amministrazione, a parità di voti, la proposta di revoca si intende respinta.
Tutte le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a voto palese e per alzata di mano; è fatta salva la possibilità dell'As­semblea di deliberare modalità diverse purché consentano, ai sensi dell'art. 2375 c.c., l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • articolo 25 - Il Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 2542 c.c., l'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti effettivi non inferiore a 7 (sette) e non supe­riore a 13 (tredici) dei quali:
  • uno nominato dalla Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ai sensi della vigente normativa regionale;
  • i restanti nominati dall'Assemblea di cui:
    1. uno eventualmente nominato su designazione della "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta Società per Azioni - Finaosta" scelto tra i dipendenti della Società, esperti in materia finanziaria;
    2. i restanti tra i soci ordinari della Cooperativa a norma dell'art. 2542 del c.c.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra­zione – limitatamente a quelli nominati dalla Assemblea – deve essere scelta tra i soci ordinari della cooperativa, ovvero, qualora costituiti in forma collettiva, tra le persone indicate dalla società socia, nell'ambito della propria compagine sociale.
In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci.
Gli aspiranti alla carica di Amministratore di Valfidi S.c., devono presentare la propria candidatura, presso la sede della Cooperativa, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea..
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e comunque non oltre 3 esercizi consecutivi e sono rieleggibili.
La carica di amministratore della Valfidi non è cumulabile con quella di amministratore in più di due società operanti nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.
I componenti il Consiglio di Amministrazione, pena la loro ineleggibilità, ai sensi degli artt. 109 e 155 comma 4-sexies del T.U.B. (Testo Unico Bancario) - applicabili ai Confidi - devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono compiti di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari abilitati.
Gli Amministratori che perdono i predetti requisiti, decadono immediatamente.
Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri pos­sono provvedere a sostituirli, con il consenso del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costi­tuita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea in base al disposto dell'art. 2386 c.c. e il loro mandato termina insieme a quello degli altri amministratori.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nomi­nati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convoca­re con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati, in base al disposto dell'art. 2386 c.c., restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri, nell'ambito dei soci ordinari eletti dall'Assemblea, il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno vicario, che sono rieleggibili. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati tra loro da parentela o affinità fino al terzo grado incluso.
  • articolo 26 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dai Vice Presidenti o dal consigliere anziano almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:
  • ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  • quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
  • quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elet­tronica, con comunicazione da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di posta elettronica, fax o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i componenti il Collegio Sindacale ne siano informati almeno 3 giorni prima della riunione.
I Consiglieri, all'atto della loro nomina, dovranno comunicare il recapito al quale desiderano ricevere gli avvisi di convocazione.
Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione e non sono ammesse deleghe.
Le adunanze sono valide quando vi interven­ga la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. Il Consigliere dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente inte­ressati o lo siano loro parenti od affini sino al terzo grado.
  • articolo 27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, senza alcuna ecce­zione e, per il raggiun­gimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che dalla legge o dal presente statuto non siano riservate in modo tassativo ad altri organi della Società,
Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:
  • deliberare in merito all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • redigere il progetto del bilancio di esercizio e le relative relazioni di gestione;
  • predisporre i regolamenti interni specifici;
  • definire le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari;
  • approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
  • approvare il piano di Auditing, quando previsto dalla nor­mativa vigente;
  • nominare tra i propri membri uno o più Comitati Esecutivi o Comitati Tecnici per esercitare i poteri ad essi delegati dallo stesso Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile;
  • nominare il Direttore Generale ed eventualmente il Vicedirettore, determinandone i poteri anche in materia di concessione del credito, il trattamento giuridico ed economico e le procedure di sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico;
  • approvare, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa della società e nominare i responsabili delle funzioni e delle principali articolazioni determinandone il livello di autonomia;
  • determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;
  • deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci;
  • conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
  • deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili;
  • deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi delle quote della Cooperativa, in conformità al dispo­sto del precedente art. 16;
  • accettare donazioni, lasciti ed elargizioni;
  • stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con gli Istituti di Credito o con altri Enti;
  • assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro trattamento economico;
  • deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti;
  • provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili:
  • acquistare o rimborsare quote della società.
 
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