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I COMITATI ESECUTIVI E I COMITATI TECNICI
- articolo 28 - Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle esigenze di gestione e fermo restando la propria responsabilità, potrà istituire Comitati Esecutivi e Comitati Tecnici ed attribuire loro specifiche deleghe. Ai Comitati Esecutivi istituiti, potranno essere delegate competenze in materia di aspetti organizzativi, amministrativi, gestionali e contabili; dovranno essere composti da membri del Consiglio di Amministratori e vi potrà far parte anche il Direttore Generale; eventuali membri esterni avranno unicamente un ruolo di consulenza. Il Comitato Esecutivo dovrà riferire del proprio operato al C.d.A. stesso.
Ai Comitati Tecnici il Consiglio di Amministrazione potrà concedere specifiche deleghe in materia di esame, concessione, modifica e revoca delle garanzia consortili. Dovranno essere composti da membri del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un vice Presidente e vi assisterà anche il Direttore Generale con funzioni consultive. I Comitati Tecnici dovranno riferire del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e di ogni riunione dovrà essere redatto verbale che sarà trascritto nel'apposito libro sociale.
IL PRESIDENTE
- articolo 30 - Presidente del Consiglio di amministrazione - rappresentanza e firma sociale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione; in particolare è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
I VICE PRESIDENTI
- articolo 31 – Vice-presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente può delegare parti delle sue funzioni ai Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente da questi stesso comunicata, tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidenti o, in caso contemporanea assenza o impedimento sia del Presidente che dei due Vice Presidenti, al Consigliere più anziano.
IL DIRETTORE GENERALE
- articolo 32 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico. Il Direttore Generale:
- partecipa ai lavori del C.d.A. e dei Comitati Esecutivi, senza diritto di voto;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A in via autonoma o in qualità di membro di un Comitato Tecnico;
- avanza motivate proposte al C.d.A. e ai Comitati Esecutivi in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- provvede periodicamente alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
- compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A, o agli altri Comitati Esecutivi.
GLI ORGANI DI CONTROLLO
- articolo 33 – Composizione del Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Valfidi è costituito da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, saranno nominati anche due sindaci supplenti. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti, almeno da 3 anni, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero di Giustizia e sono scelti, preferibilmente, tra i soci della Cooperativa. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Le cause d'ineleggibilità alla carica di sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle previste dall'art. 2399 del codice civile.
- articolo 34 – Doveri e poteri del Collegio sindacale
Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In particolare, il Collegio Sindacale contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza ed il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale; effettua le comunicazioni alla Banca d'Italia ricorrendo le circostanze di cui all'art. 112 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
IL REVISORE CONTABILE
- ARTICOLO 35 – Controllo legale
Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 l'incarico di revisione legale dei conti è attribuita a revisori legali o società di revisione legali regolarmente iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 2 comma 1 del suddetto decreto. L'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società di revisione contabile così come disposto dall' art. 13 del D.Lgs. 39/2010, e con durata dell' incarico conforme a quanto stabilito dall' art. 17 – 1° comma dello stesso Decreto. Essendo Valfidi qualificato quale intermediario finanziario dei cui all'ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 (ora art. 106 TUB) si applicano le disposizioni di cui al Capo V – Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico – del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. |