Valfidi S.c.c.
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Iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. 91002410073

Iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 al n. 19513.1

Iscritta al n. A118519 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente

Comitati esecutivi Stampa E-mail
I COMITATI ESECUTIVI E I COMITATI TECNICI
  • articolo 28 - Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle esigenze di gestione e fermo restando la propria responsabilità, potrà istituire Comitati Esecutivi e Comitati Tecnici ed attribuire loro specifiche deleghe.
Ai Comitati Esecutivi istituiti, potranno essere delegate competenze in materia di aspetti organizzativi, amministrativi, gestionali e contabili; dovranno essere composti da membri del Consiglio di Amministratori e vi potrà far parte anche il Direttore Generale; eventuali membri esterni avranno unicamente un ruolo di consulenza. Il Comitato Esecutivo dovrà riferire del proprio operato al C.d.A. stesso.

  • articolo 29
Ai Comitati Tecnici il Consiglio di Amministrazione potrà concedere specifiche deleghe in materia di esame, concessione, modifica e revoca delle garanzia consortili. Dovranno essere composti da membri del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un vice Presidente e vi assisterà anche il Direttore Generale con funzioni consultive. I Comitati Tecnici dovranno riferire del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e di ogni riunione dovrà essere redatto verbale che sarà trascritto nel'apposito libro sociale.

IL PRESIDENTE
  • articolo 30 - Presidente del Consiglio di amministrazione - rappresentanza e firma sociale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre­sentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione; in particolare è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natu­ra a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa ed in qua­lunque grado di giurisdizione.


I VICE PRESIDENTI
  • articolo 31 – Vice-presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente può delegare parti delle sue funzioni ai Vice Presidenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente da questi stesso comunicata, tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidenti o, in caso contemporanea assenza o impedimento sia del Presidente che dei due Vice Presidenti, al Consigliere più anziano.



IL DIRETTORE GENERALE

  • articolo 32 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Ammini­strazione che ne determina i poteri ed il trattamen­to giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico.
Il Direttore Generale:
  • partecipa ai lavori del C.d.A. e dei Comitati Esecutivi, senza diritto di voto;
  • dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
  • costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rap­porti di lavoro;
  • provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finan­ziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A in via autonoma o in qualità di membro di un Comitato Tecnico;
  • avanza motivate proposte al C.d.A. e ai Comitati Esecutivi in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
  • provvede periodicamente alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
  • compie e/o dispone le operazioni di gestione non specifi­catamente riservate al C.d.A, o agli altri Comitati Esecutivi.


GLI ORGANI DI CONTROLLO
  • articolo 33 – Composizione del Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Valfidi è costituito da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, saranno nominati anche due sindaci supplenti. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti, almeno da 3 anni, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero di Giustizia e sono scelti, preferibilmente, tra i soci della Cooperativa.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Le cause d'ineleggibilità alla carica di sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle previste dall'art. 2399 del codice civile.


  • articolo 34 – Doveri e poteri del Collegio sindacale
Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
In particolare, il Collegio Sindacale contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza ed il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale; effettua le comunicazioni alla Banca d'Italia ricorrendo le circostanze di cui all'art. 112 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Le adunanze sono valide quando vi interven­ga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggio­ranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'ap­posito libro sociale.
Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.


IL REVISORE CONTABILE
  • ARTICOLO 35 – Controllo legale
Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 l'incarico di revisione legale dei conti è attribuita a revisori legali o società di revisione legali regolarmente iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 2 comma 1 del suddetto decreto.
L'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società di revisione contabile così come disposto dall' art. 13 del D.Lgs. 39/2010, e con durata dell' incarico conforme a quanto stabilito dall' art. 17 – 1° comma dello stesso Decreto.
Essendo Valfidi qualificato quale intermediario finanziario dei cui all'ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 (ora art. 106 TUB) si applicano le disposizioni di cui al Capo V – Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico – del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
 
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