Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza o all'esclusione dei soci, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Aosta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003 ed eventuali successive modifiche.
Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Ogni controversia, non risolta tramite la conciliazione entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) laddove previsto e, negli altri casi, mediante arbitrato rituale secondo diritto con Arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Aosta che provvederà alla nomina dell'arbitro.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428 c.c., dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi nei termini di legge.
Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Cooperativa, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia stato approvato, affinché i Soci possano prenderne visione.
- articolo 38 – Utili di esercizio e avanzi di gestione
In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all'art. 2514, Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, alla Cooperativa è fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti:
- alla riserva ordinaria indivisibile nella misura di almeno il 30%;
- alla riserva fondo rischi indisponibile o alle altre riserve facoltative indivisibili, l'eventuale somma residua.
- articolo 39 – Riserve e perdite di esercizio
È in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. b), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa.
Le perdite di esercizio vanno imputate alla riserve di cui all'articolo 38, qualora capienti.
In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al Capitale Sociale.